In un comunicato, l'ANAC ha affermato che "considerato che l'articolo 5, comma 3, del decreto legge stabilisce che "l'assenza del parere favorevole di tutti i consigli comunali dei comuni potenzialmente interessati [...] costituisce motivo di rigetto assoluto", ne consegue che l'ANAC è tenuta a respingere in toto l'istanza, in ossequio al principio di legalità e al comando vincolante del legislatore contenuto nella citata disposizione normativa, senza alcuna valutazione tecnica di merito del progetto".

L'ANAC evidenzia che "nell'ambito dell'istruzione dell'istanza, l'ANA ha allegato, tra gli altri elementi, i pareri dei Consigli comunali dei comuni potenzialmente interessati, sia per le aree di sgombero che per motivi ambientali, essendo degna di nota l'esistenza di due pareri favorevoli, due sfavorevoli e la mancata presentazione del parere di uno dei Consigli".